Cos’è la ZES Unica
La ZES Unica (Zona Economica Speciale del Mezzogiorno) è stata istituita con il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, art. 15 (convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162).
Comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (Decisione UE C(2021) 8655 del 2 dicembre 2021).
L’obiettivo è attrarre investimenti e favorire lo sviluppo, attraverso agevolazioni fiscali e semplificazione amministrativa.
Sportello Unico Digitale ZES
A partire dal 1° marzo 2024, è operativo lo Sportello Unico Digitale ZES (denominato «SUD ZES») accessibile tramite il portalehttps://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?tipoSportello=Z L’obiettivo è centralizzare le pratiche per l’Autorizzazione Unica(articoli 14 e 15 del D.L. 124/2023) per gli investimenti nelle ZES.
Lo sportello non gestisce invece le richieste del credito d’imposta, che devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste.
Le amministrazioni coinvolte devono uniformare le procedure e rispettare i tempi di silenzio-assenso previsti dalla normativa.
Lo sportello funge da punto di accesso unico per le domande autorizzative, comunicazioni e procedimenti connessi all’insediamento e alla realizzazione di investimenti in ZES.
Credito d’Imposta per Investimenti nella ZES Unica
Periodo agevolabile
- L’agevolazione per il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre di ciascun anno.
- La Legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
- Il limite complessivo per ciascun progetto agevolabile è di 100 milioni di euro.
- Non sono agevolabili progetti con costo totale inferiore a 200.000 € (per la generalità dei settori)
- Nota: per il settore agricolo/pesca/acquacoltura sono previste soglie e regole specifiche (es. 50.000 €) secondo l’art. 16-bis D.L. 124/2023 e decreti correlati.
Soggetti beneficiari
- Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, operanti o che si insediano nella ZES, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive nelle zone assistite.
- Sono esclusi, tra gli altri, i settori dell’industria siderurgica, carbonifera, trasporti (esclusi attività di supporto), crediti/assicurazioni, energia, banda larga, nonché le imprese in liquidazione, scioglimento o in difficoltà.
- I beni acquisiti tra soggetti collegati (rapporto di controllo) sono esclusi dall’agevolazione.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili:
- Macchinari, impianti, attrezzature (nuovi, anche in locazione finanziaria)
- Immobili strumentali e ampliamenti / realizzazioni / acquisizioni, purché utilizzati nell’attività produttiva
- Terreni, in misura limitata
Vincolo immobiliare: la componente immobiliare (terreni + fabbricati) non può superare il 50% del valore totale del progetto agevolabile.
In sostanza, non è possibile che un investimento consista esclusivamente nell’acquisto di immobili: la parte “materiale / strumentale” (macchinari, impianti, attrezzature) deve avere peso non inferiore al 50% del totale agevolabile. (Decreto attuativo 17/05/2024, art. 4)
Intensità / percentuali del credito d’imposta
Le aliquote variano in funzione della regione, della dimensione aziendale e dell’ammontare dell’investimento (in conformità alla Carta degli aiuti regionali e al regolamento GBER UE).
Esempi (anno 2025):
- Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: fino al 40% dei costi ammissibili
- Regioni Basilicata, Molise, Sardegna: fino al 30%
- Regione Abruzzo: fino al 15%
- Per investimenti di costo non superiore a 50 milioni di euro: le intensità possono essere aumentate (PMI: +10 o +20 punti) (art. 16, c. 3, D.L. 124/2023).
Il credito è utilizzabile in compensazione (F24), nei termini e modalità stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazioni / procedure / certificazioni
- Gli operatori economici devono inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, la “comunicazione” con le spese sostenute e previste per l’investimento.
- Successivamente, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, va inviata una comunicazione integrativa per attestare l’effettiva realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati.
- I modelli ufficiali per le comunicazioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.
- La spesa sostenuta per gli investimenti deve essere certificata, tramite revisore legale dei conti o soggetto abilitato, che attesti che le spese sono effettivamente sostenute e corrispondenti alla documentazione contabile.
Condizioni di mantenimento e decadenza
- I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisizione o ultimazione dell’investimento; in caso contrario, il credito d’imposta è rideterminato escludendo i beni non entrati in funzione. (art. 16, c. 7, D.L. 124/2023)
- Se i beni vengono dismessi, ceduti, destinati a usi non conformi entro cinque anni, oppure utilizzati per scopi estranei all’attività, il credito può essere ridotto o revocato. (art. 16, c. 8, D.L. 124/2023).
- L’impresa beneficiaria deve mantenere l’attività nella ZES Unica per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento, pena la decadenza dai benefici.
FAQ – Domande frequenti sulla ZES Unica
1. Cosa succede se parte dell’investimento è immobiliare (acquisto terreni o fabbricati)?
Sì, gli investimenti immobiliari sono ammessi (acquisto, costruzione, ampliamento di immobili strumentali e terreni). Tuttavia, la quota di spesa per immobili e terreni non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolabile.
Riferimento: Art. 16 D.L. 124/2023, Decreto attuativo 17 maggio 2024, art. 4.
2. Entro quando deve entrare in funzione il bene acquistato?
I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o completamento dell’investimento. In caso contrario, il credito d’imposta viene rideterminato escludendo tali beni.
Riferimento: Art. 16, comma 7, D.L. 124/2023.
3. Cosa succede se l’attività viene trasferita o chiusa prima di 5 anni?
L’impresa beneficiaria deve mantenere l’attività nella ZES Unica per almeno 5 anni dalla data di completamento dell’investimento. Se l’attività viene trasferita altrove o cessata prima del termine, l’agevolazione decade e il credito fruito deve essere restituito.
Riferimento: Art. 16, comma 8, D.L. 124/2023.
4. Posso acquistare beni usati o solo beni nuovi?
Sono agevolabili esclusivamente i beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nella ZES. Non sono ammessi beni usati o rigenerati.
Riferimento: Art. 16, comma 2, D.L. 124/2023.
5. È possibile cumulare il credito d’imposta con altri incentivi?
Sì, il credito d’imposta ZES può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche, purché non si superino le intensità massime di aiutopreviste dalla normativa europea (Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 e Reg. UE n. 651/2014 – GBER).
Riferimento: Art. 16, comma 5, D.L. 124/2023.
6. Qual è l’importo minimo dell’investimento per accedere al credito?
L’investimento complessivo deve avere un valore pari almeno a 200.000 € (ridotto a 50.000 € per le imprese agricole, pesca e acquacoltura).
Riferimento: Art. 16, comma 3-bis, D.L. 124/2023 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).
7. Qual è il limite massimo agevolabile?
Il credito d’imposta si applica fino a un investimento massimo di 100 milioni di euro per progetto. La parte eccedente non è agevolabile.
Riferimento: Art. 16, comma 3, D.L. 124/2023.
8. Le pratiche devono passare per lo Sportello Unico Digitale ZES?
No. Lo Sportello Unico Digitale ZES (SUD ZES) gestisce solo le Autorizzazioni Uniche.
Le istanze relative al credito d’imposta devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i modelli approvati con ilProvvedimento del Direttore AE 31 gennaio 2025, n. 25306/2025.
Riferimento: Art. 14-15 D.L. 124/2023 + Provv. AE 25306/2025.






